Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 art 5
Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce
illecito disciplinare.
Polizza collettiva ad adesione per la copertura dei rischi professionali XL INSURANCE COMPANY SE per il periodo 14/10/2023 – 14/10/2024: avvio delle proposte di adesione.
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