Assicurazione professionale

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 art 5

Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli  enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione  per  i  danni derivanti al  cliente  dall’esercizio  dell’attivita’  professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti  dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti  al  cliente,  al momento dell’assunzione  dell’incarico,  gli  estremi  della  polizza

professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma  1  costituisce

illecito disciplinare.

Polizza collettiva ad adesione per la copertura dei rischi professionali XL INSURANCE COMPANY SE per il periodo 14/10/2023 – 14/10/2024: avvio delle proposte di adesione.

circolare n 33 del 29.09.2023

Allegati

Allegato_1_Linee_Guida_Assicurazione_2023 (2 MB)

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